Il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare presentato da Cesare Labianca, insieme a Ceaser’s Group Shpk e Ceasar Foundation, nei confronti della nostra testata giornalistica.
I ricorrenti sostenevano di essere vittime di una campagna mediatica diffamatoria attraverso articoli, video e contenuti pubblicati dalla testata a partire dal dicembre 2025. Per questo avevano chiesto al giudice un provvedimento d’urgenza che imponesse la rimozione immediata dei contenuti contestati, il divieto di pubblicarne altri analoghi, il sequestro del materiale audiovisivo e l’applicazione di misure coercitive.
Il giudice Emanuele Pinto ha però dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando in particolare la tutela costituzionale della libertà di stampa. Il Tribunale ha riconosciuto Quinto Potere come una testata giornalistica online a tutti gli effetti, evidenziando che è regolarmente registrata, iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), dotata di direttore responsabile e organizzata come una struttura editoriale professionale.
Per questo motivo, secondo il giudice, ai contenuti pubblicati si applicano le stesse garanzie previste dall’articolo 21 della Costituzione per la stampa tradizionale. Ne consegue che non è possibile disporre, attraverso un ricorso cautelare d’urgenza, provvedimenti di rimozione, sequestro o inibizione preventiva dei contenuti editoriali.
Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la contestazione relativa alla qualifica professionale di Antonio, osservando che la tutela costituzionale riguarda il prodotto editoriale della testata giornalistica nel suo complesso. Con il provvedimento, il Tribunale di Bari ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Cesare Labianca, Ceaser’s Group Shpk e Ceasar Foundation, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali.

