Bari, prevenzione e controllo delle infestazioni da blatte: firmata l’ordinanza sindacale fino al 31 dicembre

La ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene rende noto che, con ordinanza sindacale, sono state previste diverse prescrizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione delle blatte sul territorio comunale.

La corretta gestione dell’igiene urbana impone una serie di interventi mirati alla lotta alle blatte (comunemente note come ‘scarafaggi’) che, se presenti in numero eccessivo, fungono da vettore per microrganismi patogeni e parassiti, pericolosi per l’uomo e per gli animali.

L’amministrazione comunale da tempo provvede ad assicurare interventi di deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sui suoli comunali.

Come ogni anno, occorre provvedere a un’apposita campagna di sensibilizzazione e prevenzione su tutto il territorio della città di Bari, con l’obiettivo di contenere le infestazioni da blatte con un omogeneo e diffuso controllo da estendersi anche alle aree di proprietà privata. È necessario, inoltre, coordinare gli interventi lungo le reti di fognatura nera e a cosiddetto “sistema misto” (competenza di Acquedotto Pugliese) con quelli sulle superfici stradali (competenza Amiu Puglia) e lungo le reti di fognatura bianca (competenza del Comune di Bari).

Acquedotto Pugliese,  infatti, in qualità di soggetto gestore, esegue interventi di controllo, pulizia, lavaggio e sanificazione all’interno degli abitati delle reti di fognatura nera e quelle a cosiddetto “sistema misto”. AQP conferma, anche quest’anno, l’impegno a eseguire i due cicli di deblattizzazione già previsti, oltre alla disponibilità per interventi di deblattizzazione aggiuntivi sulla rete, coordinati con il Comune, circoscrivendoli alle aree più esposte al rischio di proliferazione di blatte, per prossimità a insediamenti o ad attività che possano comportare la dispersione di liquami di qualsiasi genere o di residui di cibo.

Il provvedimento firmato dal sindaco Vito Leccese, dunque, fino al 31 dicembre 2025, ordina:

  1. A tutta la Cittadinanza– con particolare, ma non esclusivo, riferimento al periodo estivo – di:
  2. mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati;
  3. effettuare un’accurata sigillatura ermetica dei muri attorno ai passaggi delle canalizzazioni di tubi del gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore, che attualmenteprevedono la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché attorno al passaggio delle canalizzazioni di tubi dell’acqua, degli scarichi dell’impianto elettrico per evitare che gli insetti entrino dall’esterno;
  4. sigillare eventuali crepe e fessure di pavimenti, pareti e soffitti;
  5. porre attenzione a sacchi, sacchetti o cartoni di alimenti o verdura portati a casa e che possono essere stati conservati in magazzini infestati;
  6. accertarsi che tutti gli scarichi fognari siano dotati di sifone;
  7. non lasciare cibo o residui di cibi in contenitori aperti;
  8. non tenere immondizie in recipienti aperti e smaltirle nei giorni e secondo le modalità di raccolta del servizio pubblico;
  9. non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli.

  1. A carico degli amministratori dei singoli condomini:

l’obbligo di produrre – su richiesta della Polizia Locale di Bari o degli ufficiali o agenti della forza pubblica o della ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene” – certificazione attestante l’avvenuta deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, rilasciata da operatore economico specializzato nel settore, che attesti l’avvenuto intervento, ovvero l’assenza di colonie di blatte nella rete fognaria condominiale.

  1. A carico degli amministratori dei singoli condomini nonché ai proprietari dei singoli fabbricati e delle aree e/o superfici scoperte:
  2. l’obbligodi provvedere almeno due volte durante l’anno solare, nel primo (preferibilmente entro il 31 maggio) e nel secondo (preferibilmente entro il 31 ottobre) semestre, alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini, a mezzo operatore economico specializzato nel settore, e fatti salvi ulteriori interventi resi necessari per motivi igienico-sanitari;
  3. l’obbligodi inviare all’indirizzo [email protected] la certificazione attestante l’avvenuta deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii, rilasciata da operatore economico specializzato nel settore, entro 15 giorni dall’avvenuta deblattizzazione.

  1. A tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati – ciascuno per le rispettive competenze – di:
  2. provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii con prodotti/principi attivi che siano compatibili con quelli utilizzati da Acquedotto Pugliese S.p.A. e AMIU Puglia S.p.A. In particolare, AQP utilizza prodotti sotto forma di concentrati emulsionabili a base di piretroidi tipo 2 (e.g. deltametrina) con elevato effetto residuale eventualmente in associazione con altre sostanze utili a garantire una maggior efficacia del processo di deblattizzazione (prodotti abbattenti). I prodotti utilizzati sono del tipo autorizzato per lo specifico scopo dal Ministero della Salute e sono applicati in linea con le prescrizioni indicate dal produttore nella relativa scheda tecnica di prodotto;
  3. avvisare prontamente l’amministratore dello stabile in caso di infestazione del proprio appartamento affinché faccia controllare gli altri appartamenti e le parti comuni;
  4. accertarsi che – nel corso dei lavori per l’allacciamento alla rete fognaria urbana – la fossa biologica usata in precedenza sia rimossa o riempita di terra e inertizzata, per evitare che divenga luogo di annidamento di blatte e, nel caso di lavori già eseguiti in passato, che la fossa biologica sia stata rimossa o riempita di terra e inertizzata. Solo in caso di dimostrata grave difficoltà ad eseguire il riempimento/inertizzazione si dovrà procedere ad interventi alternativi di pari efficacia (e.g. cementazione ingresso/uscita fossa, ripristino interni).

In particolare, nel caso sia rilevata un’infestazione da blatte che interessi più di una unità abitativa, di:

  1. monitorare la presenza dell’infestante tramite trappole di cartone con attrattivo e colla per la cattura degli infestanti, al fine di individuarne i percorsi e la consistenza numerica;
  2. monitorare tutti i piani e locali dell’edificio, box auto, cantine, vani scale, vani ascensore, tutti gli appartamenti, i terrazzi e gli spazi perimetrali con particolare attenzione alle condotte dei servizi fognari, elettrici e telefonici;
  3. elaborare una mappa con l’indicazione dei focolai più importanti;
  4. spazzare accuratamente tutte le superfici e raccogliere tutti gli imballi e contenitori vuoti eventualmente presenti che dovranno essere correttamente smaltiti previo trattamento con biocidi specifici ad effetto residuale;
  5. ispezionare tutto il mobilio e svuotarlo completamente qualora sia infestato, trattare con un ciclo di lavatrice a caldo il vestiario, lavare tutte le stoviglie con acqua calda o in lavastoviglie, trattare il mobile infestato con biocida ad effetto residuale, lavarlo prima di riutilizzarlo;
  6. allontanare tutte le scorte alimentari sfuse e contaminate dall’infestante, previo trattamento come sopra;
  7. elaborare tramite operatore economico specializzato nel settore un piano di intervento particolareggiato, con la cronologia dei trattamenti, tipo e concentrazione dei biocidi impiegati, modalità di applicazione, sistemi di protezione individuale, misure di sicurezza per evitare l’esposizione di persone, animali e/o alimenti alla tossicità dei biocidi;
  8. procedere alla disinfestazione (effettuata da personale specializzato e a carico dei proprietari/conduttori) avendo cura di:
  9. a) verificare che tutti i locali da trattare siano liberi da persone e animali, i mobili infestati vuoti e aperti, gli altri mobili scostati dalle pareti, non vi sia presenza di alimenti sfusi;
  10. b) preparare il biocida con effetto abbattente alla concentrazione indicata nella scheda tecnica, indossando gli indumenti di protezione individuale previsti;
  11. c) applicare il biocida tramite pompa manuale sui pavimenti nella parte bassa delle pareti;
  12. d) chiudere i locali trattati e riaprirli con lavaggio a straccio (non con idropulitrici) delle superfici trattate, prima di rientrare ad abitarli;
  13. e) posizionare trappole a colla e attrattivo alimentare dopo 10/15 giorni dal trattamento, per il monitoraggio post trattamento;
  14. f) ripetere l’operazione di cui ai precedenti punti c) e d) qualora si rilevi dal monitoraggio una elevata infestazione;
  15. g) passare – se l’infestazione si è notevolmente ridotta – ad un trattamento preventivo contro la schiusa di nuovi parassiti dalle uova che siano state precedentemente deposte, utilizzando gel biocidi di lunga durata ad attrattivo alimentare.

Effettuata la bonifica, sigillare i punti di entrata delle condotte tecniche di gas come prescritto dalle norme tecniche in vigore, che attualmente (UNI 7129-2008) prevedono la sigillatura del tubo sul lato interno del locale, nonché condotte di acqua, cavi elettrici e telefonici, scarichi fognari, che devono essere provvisti di sifone e funzionanti, nonché pulire i pozzetti dei cortili e interni all’edificio, con asportazione di tutto il materiale organico e lavaggio dei medesimi, stuccare eventuali crepe e fessure in pavimenti, pareti e soffitti;

  1. h) provvedere affinché il Regolamento condominiale vieti lo stoccaggio di alimenti sfusi nelle cantine e nei locali condominiali; nelle singole abitazioni gli alimenti devono essere conservati in contenitori chiusi o nel frigorifero; ove attivato il servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti solidi urbani, tutti i conduttori degli appartamenti devono conferire con regolarità i rifiuti alimentari nell’apposito cassonetto stradale o seguendo le modalità di raccolta stabilite dall’azienda che effettua il servizio di raccolta.

  1. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori, di uso anche privato, di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di agenti infestanti (blatte, mosche, zanzare etc.), devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo delle infestazioni.

  1. H. I soggetti precedentemente indicati:
  • devono provvedere, a propria cura e spese, ai trattamenti di disinfestazione da blatte e/o altri agenti infestanti (mosche, zanzare etc.);
  • sono tenuti, altresì, a comunicare preventivamente un programma dei trattamenti di disinfestazione/derattizzazione ad ASL BARI/Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) direttamente o via P.E.C. all’indirizzo:[email protected]

Nel caso di manifesta inerzia nell’osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza e/o di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie, l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo procedure e modalità vigenti in materia. L’inosservanza delle disposizioni è comminata con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.

Bari, firmata l’ordinanza a tutela del fratino. Perlino: “Per proteggere i nidi serve la collaborazione di tutti”

L’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino rende noto che è stata firmata l’ordinanza a tutela della nidificazione dell’uccello fratino. La specie Charadrius alexandrinus, comunemente denominata ‘fratino’, è inserita nell’elenco contenuto nella Direttiva 147/2009/UE, che stabilisce le regole per la protezione e la conservazione degli uccelli selvatici.

L’ordinanza, come ogni anno, si pone l’obiettivo di non arrecare disturbo alle attività riproduttive della specie, limitando lo svolgimento di qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione, comprometta la schiusa delle uova e metta a rischio la vita dei pulcini, ed evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

Fino al 31 luglio 2025, quindi, è interdetto l’accesso di tutti i soggetti non autorizzati e dei cani alle aree delimitate e segnalate con apposita cartellonistica, sul litorale a sud-est di Bari, interessate dalla nidificazione e deposizione di Charadrius alexandrinus. L’inosservanza delle disposizioni, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

“Bari ha il primato in Puglia per la presenza di coppie nidificanti di fratino, e ha un numero pari a tutti i fratini nidificanti nell’intera regione Campania – sottolinea l’assessora Perlino -. Questi dati, confermati dall’osservazione costante e attenta dei volontari delle associazioni che da anni si occupano di tutelare il fratino, impongono a tutti la massima cura. Per la nidificazione di questa specie, voglio ricordarlo, è essenziale che non ci sia una eccessiva presenza antropica: spesso i fratini, a deposizione avvenuta, si ritrovano circondati dai bagnanti, e, se si supera il limite, il nido viene abbandonato. Le uova dei fratini, inoltre, si mimetizzano e possono confondersi tra i ciottoli, motivo per cui rischiano di essere calpestate. Uno dei maggiori rischi, poi, è rappresentato dalla presenza in spiaggia di cani liberi. Per questo, il nostro appello va a tutti i frequentatori del litorale sud di Bari, luogo prescelto dai fratini per fare nascere i loro pulli: prestiamo la massima attenzione alla presenza di transenne e divieti, perché ci indicano la collocazione dei nidi, che, tutti insieme, dobbiamo proteggere fino alla schiusa. La presenza del fratino è indice di benessere ambientale e, come ogni anno, ringraziamo le associazioni che ci aiutano a trasmettere questo messaggio: solo con la collaborazione di tutti possiamo fare sì che nascano tanti piccoli. Gli avvistamenti di nidi negli ultimi giorni sono tantissimi e arrivano dal torrente Valenzano fino all’ex Reef. Abbiamo chiesto, inoltre, il supporto alla ripartizione comunale Lavori Pubblici, per provare nei prossimi giorni a installare una nuova cartellonistica, che segnali con ancora più evidenza la presenza dei nidi, visto l’aumento delle temperature e la necessità dei baresi di frequentare il litorale con assiduità. Infine, ci tengo a rassicurare tutti che c’è un dialogo costante con l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, affinché i cantieri che stanno interessando la Costa Sud siano compatibili con le esigenze di nidificazione del fratino”.

Negli anni sono stati individuati diversi siti di nidificazione del fratino a Bari. Durante lo svernamento i fratini in genere vivono raggruppati, mentre, da metà febbraio, quando iniziano a formarsi le coppie, si spargono nei punti prescelti. La scelta del luogo più idoneo a nidificare è dovuta a diversi fattori: i fratini scelgono un posto al riparo dalle mareggiate, facilmente raggiungibile dai pulli, con un buona visuale per individuare gli eventuali pericoli che si avvicinano. È estremamente gradita la presenza di posidonia oceanica, ricca di nutrimento e utile ai piccoli per termoregolarsi, specialmente a stagione inoltrata. Il fratino è un uccello migratore che, però, a volte, si stanzializza: nella nostra zona ci sono circa sei esemplari che rimangono a Bari tutto l’anno, mentre gli altri arrivano, in genere, tra gennaio e la fine di marzo, a seconda della distanza dal luogo in cui hanno svernato. Sul litorale a sud-est di Bari, in particolare nel tratto che va dal torrente Valenzano al Cral di Acquedotto Pugliese, nidificano abitualmente circa 15 coppie di fratino: con queste cifre Bari ha il primato in Puglia per la presenza di coppie nidificanti e ha un numero pari a tutti i fratini nidificanti in tutta la regione Campania.

Primo Maggio Barese a Parco 2 Giugno, firmata l’ordinanza: vietati spray al peperoncino, tappi e bottiglie di vetro

In vista dell’evento Primo Maggio Barese 2025, che si svolgerà durante tutta la giornata di domani all’interno del Parco 2 Giugno, in ragione di un prevedibile ed eccezionale afflusso di persone in occasione di un evento che già negli anni scorsi ha riscosso notevole successo di pubblico, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre una serie di misure essenziali attraverso la pubblicazione di un’ordinanza in materia di sicurezza al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza.

Nell’euforia collettiva, la disponibilità di contenitori in vetro, spray, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo potrebbe determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché di dispersione degli stessi. Pertanto è necessario prevedere misure e prescrizioni che possano contribuire non solo alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone, ma anche a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla sede stradale contribuendo a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate.

È, altresì, necessario e opportuno evitare che i partecipanti all’evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie, contenitori di vetro e/o di plastica con tappo oltre che di spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo pericoloso per la contingenza dell’evento di piazza.

Pertanto l’ordinanza che, con riferimento ai luoghi di interesse indicati:

– a partire dalle ore 10 del 01.05.2025 e fino a due ore dopo la fine dell’evento previsto per il 4 maggio, sulla complanare di viale Luigi Einaudi secondo le modalità meglio specificate nel dispositivo;

– a partire dalle ore 18 del giorno 01.05.2025 e fino a due ore dopo la fine dell’evento musicale del 1 maggio 2025, all’interno del Parco 2 Giugno, nonché sulle seguenti vie: viale Einaudi (nel tratto di strada compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza), viale della Resistenza, viale della Costituente e via Stefano Jacini (nel tratto di strada compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza) in quanto aree interessate direttamente dallo svolgimento dell’evento, secondo le modalità meglio specificate nel dispositivo.

VIETA

– la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita gli eventi musicali, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compreso il parco che ospiterà gli eventi musicali, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Freddo a Bari, ordinanza di Leccese: termosifoni accesi fino al 12 aprile per massimo 4 ore

Il sindaco di Bari ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone, con decorrenza immediata, l’ampliamento del periodo di esercizio degli impianti termici sul territorio comunale fino al prossimo 12 aprile, con una durata di attivazione giornaliera degli stessi non superiore alle 4 ore.

Il provvedimento, che risponde alle numerose richieste pervenute dai cittadini, nasce dall’esigenza di assicurare condizioni più confortevoli, soprattutto alle persone anziane, ai bambini e a coloro che versano in uno stato di fragilità, in considerazione delle attuali condizioni metereologiche, nonché delle previsioni per i prossimi giorni, particolarmente rigide rispetto alla media stagionale.

Bari, palazzina sgomberata in via de Deo a San Pasquale: firmata l’ordinanza di evacuazione immediata – I DIVIETI

Il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’evacuazione immediata delle unità immobiliari del fabbricato di via Emanuele de Deo 81, 83, 85 e 87 e via dei Mille 117, 119 e 121 e si inibisce l’accesso alle stesse, e relative pertinenze, a causa dell’inagibilità dell’edificio nel quartiere San Pasquale. Attraverso il provvedimento, emanato a tutela della pubblica incolumità, si ordina ai proprietari di predisporre, entro sette giorni dalla notifica dell’ordinanza, tutti gli accorgimenti e le opere provvisionali in modo da evitare eventuali conseguenze determinate dal dissesto statico dell’immobile, come riscontrato durante il sopralluogo di questa mattina a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali.

Un tecnico competente dovrà, quindi, effettuare una scrupolosa verifica delle condizioni statiche di tutti gli elementi strutturali dell’immobile al fine di mettere in sicurezza definitiva il fabbricato. Pertanto, potrà essere consentita l’agibilità delle unità immobiliari in questione solo dopo l’adempimento degli obblighi descritti, e comunque quando sarà ripristinata l’idoneità statica della palazzina.

Contestualmente l’ordinanza vieta il transito, la sosta e la fermata veicolare e il transito pedonale nei tratti di via Emanuele de Deo e via dei Mille prospicienti l’immobile.

A seguito del sopralluogo di questa mattina sono diverse le anomalie strutturali rilevate dai tecnici:

· dissesto statico di un pilastro in cemento armato nel piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro, svergolamento delle barre di armatura in avanzato stato di ossidazione, conseguente apertura della staffa;

· dissesto statico della trave portante in cemento armato in corrispondenza della sezione di testa del predetto pilastro, con espulsione del copriferro e fenomeni ossidativi delle barre di armatura e presenza di quadro lesionativo diffuso in corrispondenza del nodo strutturale;

· dissesto statico del pilastro in cemento armato nel piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro e avanzato stato di ossidazione delle barre di armatura, corrose sino alla completa riduzione della sezione effettiva di armatura;

· dissesto statico di pilastro in cemento armato nel locale tecnico al piano interrato (accesso dal civico 83 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro e avanzato stato di ossidazione delle barre di armatura, corrose sino alla completa riduzione della sezione effettiva di armatura;

· presenza di un sistema provvisorio di puntellamento installato a presidio delle travi in cemento armato e di parte dei solai del piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo).

Pertanto, per tutte queste motivazioni la situazione costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità a causa dello stato avanzato del dissesto e dell’impossibilità di prevederne eventuali evoluzioni.

Crolla palazzo a Bari, macerie rimosse e smaltite entro 7 giorni: firmata l’ordinanza a tutela della salute pubblica

È stata pubblicata oggi l’ordinanza sindacale, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente circostante, con cui si dispone che i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato crollato lo scorso 5 marzo (via Luigi Pinto 2-4-6-8-10, in via Edmondo de Amicis 1-3-5-7 e in via Antonio de Robertis 1-3-5-7) provvedano entro 7 giorni, a partire dalla data di notifica, alla rimozione e allo smaltimento delle macerie da demolizione presenti nell’area di cantiere.

L’ordinanza specifica anche che, in caso di presenza di materiali contenenti amianto (MCA), sarà necessario, attraverso l’intervento di un operatore economico autorizzato specializzato nel settore, provvedere alla loro rimozione, trasporto e smaltimento a norma di legge, ossia secondo il Piano di Lavoro redatto. Durante le operazioni di rimozione delle macerie, inoltre, dovrà essere assicurata una costante nebulizzazione al fine di prevenire eventuali dispersioni di particelle nell’aria.

Essendo presente in loco una quantità rilevante di rifiuti derivanti dal crollo e dalla successiva demolizione controllata, si ritiene fondamentale, quindi, evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. Pertanto, in linea con le “Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico” redatte dal dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ordinanza dispone di provvedere con improcrastinabilità e urgenza alle operazioni di rimozione delle macerie.

Le operazioni di rimozione dovranno essere eseguite, previa autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni imposte e in coordinamento con le attività di verifica, presidio statico e messa in sicurezza dell’immobile limitrofo all’edificio crollato, sito in via Pinto 16, disposte con ordinanza sindacale n. 813 dello scorso 13 marzo. In caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dall’ordinanza, l’amministrazione comunale procederà in via sostitutiva e in danno dei soggetti obbligati.

Come noto, infatti, a seguito del crollo della palazzina in via De Amicis – via Pinto il 5 marzo scorso, è stato disposto il sequestro giudiziario dell’immobile, per cui il Comune di Bari ha poi ottenuto l’autorizzazione a procedere per la demolizione controllata del residuo dell’edificio, terminata lo scorso 20 marzo. Contestualmente è stato effettuato un monitoraggio continuo durante tutte le fasi di demolizione e verifica al fine di rilevare l’eventuale presenza di elementi in fibrocemento amianto attraverso un appalto dedicato e l’intervento di ARPA Puglia. I monitoraggi dell’aria eseguiti da ARPA Puglia nel corso della demolizione non hanno evidenziato presenza di amianto aerodisperso (risultato confermato dall’appaltatore del Comune con gli ultimi risultati favorevoli ottenuti il 19 e 20 marzo).

Tuttavia sono stati rinvenuti nell’area del crollo alcuni frammenti di materiale contenente amianto, derivanti probabilmente dalla rottura di una tubazione in materiale cementizio – come da analisi condotte da ARPA Puglia e relazione tramessa con nota acquisita al prot. n.95597 del 14/03/2025 -, per cui sono state adottate tutte le misure di prevenzione atte ad evitare potenziali rischi di esposizione a polveri aerodisperse per la popolazione.

Concertone di Capodanno a Bari, vietati spray al peperoncino lattine e bottiglie: firmata l’ordinanza – INFO

Il prossimo 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con Radio Norba, insieme a Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato uno spettacolo per trascorrere l’ultima notte dell’anno all’insegna della grande musica e della comunità, il grande evento “Insieme nel 2025”, il concertone in piazza Libertà che accompagnerà i baresi e i tanti turisti che arriveranno a Bari.

Sul palco di Bari, Emma con tutta la sua band, il set firmato da Michele Bravi e la musica dei dj di Radio Norba e Radio 105 che dalla consolle faranno ballare la piazza. Come annunciato, anche quest’anno le immagini della nostra città e l’entusiasmo del pubblico barese raggiungeranno le case degli italiani grazie al collegamento televisivo con il “Capodanno in Musica” trasmesso su Canale 5. Questo evento, che rappresenta un momento di aggregazione e di festa, presumibilmente interesserà, oltre l’area di svolgimento del concerto, l’intero centro cittadino, con la presenza di migliaia di persone che confluiranno in piazza per festeggiare la fine del 2024 e l’avvento del nuovo anno.

Pertanto, come evidenziato dagli esiti del tavolo tecnico tenutosi in Questura il 18 dicembre scorso, e confermato nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 20 dicembre, si è ritenuto necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di prevenire e minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche sulla base delle precedenti esperienze.

Richiamate quindi, le Circolari del Ministero dell’Interno del 5 dicembre 2024 e del 12 dicembre 2024, che hanno fornito indicazioni per un Capodanno sicuro, nonché il Patto per la Sicurezza urbana sottoscritto il 25 novembre 2019 tra Prefettura, Comune di Bari e Regione Puglia per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza di sicurezza urbana che VIETA dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025 sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari (compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento):

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di accedere con zaini, borsoni – limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato – contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di Polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Il provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.

Dai fuochi d’artificio ai dj set non autorizzati: firmate le ordinanze per Natale e Capodanno a Bari – INFO

In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Prefettura di Bari del 05/12/2024 avente ad oggetto “Utilizzo di prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie 2024. Attività di sensibilizzazione”, nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che porta spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza utile a rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza urbana, adeguandolo alla specificità degli eventi che sono soliti verificarsi in concomitanza con il periodo natalizio e negli ultimi giorni dell’anno.

In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.

A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.

Si ricorda, infatti, che, tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).

Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari, dando seguito alle indicazioni pervenute nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi il 18 dicembre, in merito ai provvedimenti sindacali da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate per il periodo delle festività dicembrine.

Pertanto questa mattina è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:

· di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo (come descritta nella circolare del Ministero delle Finanze n.165 del 07/09/2000, e cioè mediante l’uso di strumenti musicali e non la riproduzione di tracce sonore registrate) purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione e alle disposizioni locali, anche con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti nn. 3933/2024 e 3905/2024.
· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:

· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;
· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Per le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si ordina:

1. il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente. Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.