Lavoro all’aperto e ondate di calore, Decaro firma un’ordinanza: stop nelle ore più a rischio

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, “ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.

Lo rende noto l’ufficio stampa. “Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il governatore pugliese – perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto”.

Nel comunicato è specificato che “l’ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da Inail e Cnr, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico.

Bari, nuova ordinanza contro i luridi dei rifiuti. Multe 1000 euro, fermo per chi è in auto e stop per i locali: le novità

È stata firmata la nuova ordinanza sindacale sul conferimento dei rifiuti urbani, che entrerà in vigore il prossimo 1° giugno, con l’obiettivo di uniformare e aggiornare le disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata e corretto utilizzo dei servizi pubblici per contrastare l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti e garantire una maggiore vivibilità dell’ambiente urbano e una migliore gestione del servizio da parte di Amiu Puglia.

Diverse sono le novità introdotte dal provvedimento che, nel rispetto delle previsioni di legge, affronta le differenti fattispecie legate all’espletamento del servizio sul territorio comunale, dove sono attivi diversi sistemi di raccolta dei rifiuti urbani: raccolta stradale tramite cassonetti, raccolta porta a porta tramite attrezzature consegnate in comodato d’uso alle utenze, servizio di ritiro su chiamata, conferimento presso i centri comunali di raccolta.

“Se troviamo sacchi abbandonati accanto ai cassonetti, rifiuti lasciati fuori orario o intere aree trasformate in discariche improvvisate – commenta il sindaco di Bari Vito Leccese – non siamo davanti a un problema di decoro ma a comportamenti incivili che danneggiano tutta la comunità. Per questo abbiamo scelto una linea dura: mille euro di sanzione per chi abbandona i rifiuti e sospensione dell’attività per le utenze non domestiche recidive. La città non può più tollerare atteggiamenti che mortificano il lavoro di chi rispetta le regole. Allo stesso tempo, però, il Comune farà la propria parte fino in fondo e controllerà con la stessa severità anche il gestore del servizio. Abbiamo deciso di potenziare il porta a porta per le grandi utenze e per le utenze non domestiche, di rafforzare le postazioni Igenio e, parallelamente, avvieremo un monitoraggio straordinario e capillare dei servizi AMIU, partendo da Madonnella e progressivamente estendendolo a tutta la città. Verificheremo puntualmente il rispetto degli standard previsti, la qualità delle prestazioni e la corretta esecuzione dei servizi. Ai cittadini chiediamo responsabilità e rispetto delle regole, ma pretendiamo la stessa puntualità e lo stesso rigore da chi gestisce un servizio essenziale per la città”.

· Le principali novità

L’ordinanza sostituisce le numerose precedenti ordinanze comunali in materia (14!) emanate dal 1999 al 2025, fatta salva la validità delle disposizioni relative ai calendari di conferimento dei servizi porta a porta già attivi sul territorio comunale.

Inoltre, per la prima volta, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro (minimo edittale – art 255 comma 1.2 del D.Lgs 152/06) in caso di abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori (cassonetti, carrellati) per la raccolta stradale, introducendo altresì, nei casi in cui la violazione sia commessa facendo uso di veicoli a motore, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese (art.214 del Codice della strada).

Con riferimento alle utenze non domestiche (UND), l’ordinanza introduce / prescrive la sospensione dell’attività per un tempo non inferiore a 5 giorni lavorativi in caso di recidiva* nell’abbandono o nel deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori (cassonetti, carrellati) per la raccolta stradale

Quanto alle UND presenti nei territori serviti dal sistema di raccolta porta a porta, in caso di recidiva delle specifiche violazioni previste, il provvedimento ordina la sospensione dell’attività per 3 giorni lavorativi.

Accanto all’obbligo di dotarsi di cassonetti, bidoncini e/o idonei contenitori/buste per la raccolta differenziata nell’ambito delle rispettive attività, l’ordinanza introduce per la prima volta l’obbligo per gli esercenti di attività commerciali, attività ricettive, B&B, titolari di locazioni turistiche nonché titolari di altre attività con accesso sula pubblica via (p.e. tabaccherie, cc.dd. “centri e/o punti scommesse”, cinema e teatri, alle banche ed Uffici postali periferici) di collocare nelle immediate adiacenze dell’ingresso, appositi contenitori-portacenere.

*L’ordinanza in questione costituisce dettaglio del Documento Strategico del Commercio (DSC) del Comune di Bari, pertanto vi trovano applicazione le sanzioni accessorie previste ai sensi del capitolo 12 del DSC, che per recidiva intende una stessa violazione commessa per due volte in un anno (anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione prevista).

· La struttura del provvedimento

Il provvedimento disciplina in maniera organica obblighi e divieti per utenze domestiche, utenze non domestiche, attività commerciali e operatori mercatali, distinguendo le modalità di conferimento nei territori serviti da raccolta stradale e in quelli interessati dal sistema porta a porta.

La prima parte definisce le disposizioni generali valide su tutto il territorio comunale.

È previsto l’obbligo di conferire al servizio pubblico esclusivamente rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Bari e di effettuare correttamente la raccolta differenziata secondo le modalità attive nelle diverse zone della città e le indicazioni fornite dal Comune e da AMIU Puglia.

L’ordinanza disciplina inoltre il corretto conferimento delle diverse frazioni merceologiche, compresi i rifiuti di piccolissime dimensioni e i prodotti da fumo, e vieta il conferimento di rifiuti speciali, l’utilizzo di sacchi non trasparenti, l’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico e il deposito accanto ai contenitori.

Specifiche disposizioni riguardano le utenze non domestiche che hanno optato per l’uscita dal servizio pubblico, il divieto di conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni e gli obblighi a carico di attività commerciali, strutture ricettive, pubblici esercizi e locazioni turistiche in materia di dotazione di contenitori per la raccolta differenziata e installazione di portacenere esterni.

La seconda parte regola le modalità di conferimento dei rifiuti nelle aree servite dal sistema di raccolta stradale.

Per le utenze domestiche vengono individuate le modalità di utilizzo dei cassonetti e dei contenitori dedicati alle diverse frazioni di rifiuto — vetro, plastica e metalli, organico, carta e cartone, indifferenziato e altre raccolte specifiche — nonché le procedure per il conferimento presso i centri di raccolta e per il ritiro su prenotazione di ingombranti, RAEE, sfalci e potature.

Per le utenze non domestiche vengono disciplinati il conferimento delle frazioni urbane ammesse al servizio pubblico, le modalità di esposizione e custodia delle attrezzature ricevute in comodato d’uso e gli obblighi connessi alle eventuali opzioni di uscita parziale dal servizio pubblico.

La sezione definisce inoltre gli orari di conferimento dell’indifferenziato, le eventuali deroghe autorizzabili e i principali divieti relativi all’uso improprio dei cassonetti, all’abbandono di rifiuti e all’intralcio delle operazioni di raccolta.

La terza parte disciplina il sistema di raccolta porta a porta per utenze domestiche e non domestiche.

L’ordinanza stabilisce l’obbligo di utilizzare esclusivamente i contenitori e i sacchi forniti da Amiu Puglia, nel rispetto dei calendari e degli orari di esposizione previsti dai successivi provvedimenti attuativi.

Per le utenze domestiche sono disciplinati l’utilizzo dei kit individuali e dei carrellati condominiali, le modalità di esposizione e ritiro dei contenitori e il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, compresi i tessili sanitari per le utenze autorizzate.

Per le utenze non domestiche vengono regolati l’utilizzo dei carrellati dedicati, l’esposizione del cartone commerciale, la gestione delle attrezzature ricevute e il conferimento delle ulteriori frazioni presso centri di raccolta o servizi dedicati.

Sono indicate, inoltre, le disposizioni relative ai controlli di conformità dei conferimenti da parte di Amiu Puglia, alle segnalazioni delle irregolarità e ai divieti di utilizzo improprio dei contenitori o di abbandono delle attrezzature sul suolo pubblico.

La quarta parte riguarda gli operatori commerciali dei mercati coperti, del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso e dei mercati settimanali su area pubblica.

L’ordinanza definisce le modalità di conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle attività mercatali, l’utilizzo delle attrezzature per la raccolta differenziata e gli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia delle aree di vendita e delle relative adiacenze.

Disciplina inoltre i divieti relativi all’abbandono incontrollato dei rifiuti, all’utilizzo improprio dei contenitori, al deposito fuori dalle aree consentite e al conferimento di materiali non ammessi.

Il dispositivo finale definisce il quadro sanzionatorio applicabile alle diverse fattispecie di violazioni, prevedendo sanzioni amministrative graduate in relazione alla tipologia dell’illecito.

Tra le violazioni specificamente disciplinate figurano il mancato rispetto degli orari di conferimento, l’abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti, il trascinamento dei sacchi su suolo pubblico, il conferimento improprio di rifiuti, il mancato utilizzo dei portacenere esterni e la rimozione o manomissione dei cassonetti.

Restano inoltre ferme le ulteriori responsabilità e sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, comprese quelle relative all’abbandono illecito dei rifiuti, ai mozziconi di sigaretta, ai rifiuti di piccolissime dimensioni e alle deiezioni canine.

L’ordinanza prevede anche sanzioni accessorie, comprese sospensioni temporanee dell’attività in caso di recidiva per alcune violazioni commesse da utenze non domestiche e operatori commerciali.

Basta ritardi, il Tribunale di Trani accoglie ricorso dei genitori: ordinanza impone all’Asl terapie a bimbo autistico

Con un’ordinanza d’urgenza il giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trani, Angela Arbore, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un bambino con disturbo dello spettro autistico, imponendo alla Asl Bat, Barletta-Andria-Trani, di attivare, in via diretta o tramite strutture convenzionate, il percorso riabilitativo.

Nell’ordinanza si evidenzia che il tempo è un elemento strutturale della cura, soprattutto in età evolutiva, e che il ritardo può determinare un pregiudizio grave e non pienamente riparabile ex post. Lo rende noto l’associazione Autismo Abruzzo Aps, per voce del presidente, Dario Verzulli.

“Gli avvocati Francesca Zitoli e Salvatore Romanelli del Foro di Trani, con il prezioso supporto del nostro avvocato, Gianni Legnini, che da anni ci assiste per far valere diritti acquisiti, ma non applicati dalle Asl, hanno assistito i genitori di un bambino autistico ottenendo questo importante provvedimento che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta all’effettività della tutela del diritto alla salute. L’ordinanza di Trani replica le motivazioni delle tante condanne nei tribunali abruzzesi. La nostra esperienza legale, dopo Molise, Campania e Lombardia, arriva anche in Puglia come supporto professionale”.

La Asl Bat aveva richiamato difficoltà organizzative e carenze di personale: l’ordinanza ribadisce che tali circostanze non possono essere opposte all’assistito per giustificare la mancata erogazione di prestazioni, se è in gioco il diritto alla salute. Il giudice “ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, valorizzando un passaggio centrale: non è sufficiente una presa in carico se non segue l’effettiva erogazione delle terapie prescritte”.

La decisione, dice Verzulli, “assume rilievo anche perché chiarisce che la funzione di indirizzo spetta alla Regione, ma l’erogazione dei servizi avviene tramite rete territoriale e Asl: perciò è stata riconosciuta la legittimazione passiva della Asl Bat nel giudizio. La pronuncia di Trani si aggiunge a precedenti decisioni in altre regioni e rafforza un principio essenziale: contributi economici e sostegni sociali sono importanti, ma non sostituiscono il percorso riabilitativo prescritto dal sistema sanitario pubblico”.

Tragedia di Crans-Montana, Corato corre ai ripari: stop a candele pirotecniche e fontane luminose nei locali

“A seguito del gravissimo incendio avvenuto la notte di Capodanno in un locale pubblico della località turistica svizzera di Crans-Montana, il sindaco Corrado De Benedittis ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire episodi analoghi sul territorio comunale”.

Questo è quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Corato. “A partire da oggi è vietato l’utilizzo all’interno dei locali pubblici e aperti al pubblico di: fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto illuminante”, si legge.

“L’incendio di Crans-Montana – sviluppatosi durante l’uso di articoli pirotecnici all’interno di un locale e costato la vita a più persone, oltre a numerosi feriti e ingenti danni materiali – ha messo in luce, ancora una volta la pericolosità di tali dispositivi in ambienti affollati. Le dinamiche dell’accaduto, pur essendo state accidentali e involontarie, hanno dimostrato come pochi secondi possano essere sufficienti a scatenare un rogo incontrollabile”, spiega l’Amministrazione comunale.

“Il provvedimento è spiegato – punta non soltanto a evitare rischi per l’incolumità delle persone, ma anche a prevenire danni a strutture pubbliche e private, come già accaduto nel caso svizzero”. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre a eventuali responsabilità penali.

Il Sindaco invita i cittadini “a considerare l’accaduto di Crans-Montana come un monito concreto e a mettere in pratica comportamenti responsabili anche nelle abitazioni private concludono da Palazzo di Città, ricordando che la prevenzione è l’unico strumento davvero efficace per evitare tragedie”.

Bari, vigilia di Natale fuori controllo all’Umbertino: 7 locali multati. Paura per il 31 dicembre: annunciati più controlli

Sono diverse le denunce social che hanno immortalato quanto accaduto in centro a Bari in occasione della Vigilia di Natale, in particolar modo nella solita zona dell’Umbertino.

I residenti sono sul piede di guerra, ma a preoccupare è anche quanto potrebbe essere replicato in occasione della Vigilia di Capodanno. Le ordinanze firmate e applicate non bastano.

Sono sette i gestori dei locali multati per aver violato le regole: cinque di loro hanno diffuso musica all’esterno, mentre altri due hanno venduto bibite in contenitori di vetro. Pagheranno la multa e rischiano la sospensione dell’attività per tre giorni.

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale sono intenzionate a rafforzare i controlli soprattutto all’ora di pranzo, quando il tradizionale appuntamento con l’aperitivo si rinnoverà.

La questione potrebbe essere anche posta all’attenzione del Comitato per ordine e la sicurezza pubblica, anche in virtù del concertone Mediaset in programma in piazza Libertà. In centro infatti potrebbero recarsi molte più persone.

Concertone di Capodanno a Bari, no a bottiglie di vetro e spray al peperoncino: ecco l’ordinanza

In vista della manifestazione “Capodanno a Bari 2026” prevista il 31 dicembre 2025 e fino al 1° gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario anche per quest’anno individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico, così come confermato dagli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutesi nei giorni scorsi.

“Capodanno a Bari 2026” rappresenta, infatti, un momento di aggregazione che interesserà, oltre l’area di svolgimento dell’evento, l’intero centro cittadino, con la presenza di migliaia di persone che confluiranno per festeggiare la fine dell’anno 2025 e l’avvento del nuovo anno. In ragione, quindi, dell’eccezionale afflusso di persone prevedibile durante la manifestazione, risulta necessario predisporre le misure essenziali in materia di sicurezza, allo scopo di assicurare la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza.

La ragionevole presenza di un pubblico giovanile e la risonanza mediatica dell’evento trasmesso in diretta nazionale, nonché la presenza di artisti di fama internazionale, attireranno nel capoluogo un numero considerevole di partecipanti destinati a popolare i luoghi interessati anche nelle ore successive la mezzanotte, in considerazione della presenza del dj set che seguirà lo spettacolo live.

Per tali ragioni, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza di sicurezza urbana che dalle ore 13:00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del giorno 1° gennaio 2026 VIETA sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, via Andrea da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento musicale programmato:

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di accedere con zaini, borsoni (limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato) contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante, nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È opportuno ricordare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di lattine in alluminio risulta applicabile anche ai cosiddetti “Open-Shop”, ossia i punti vendita dotati di dispositivi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande aperti h24.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza. Il provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.

Vigilie, Natale e Capodanno a Bari: no a dj set all’esterno, fuochi d’artificio e bottiglie in vetro – L’ORDINANZA

In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Questura di Bari del 11/12/2025 avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia”, integrata dalla nota del giorno successivo nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione l’attuale quadro socio-politico con la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che portano spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana per il periodo delle festività natalizie.

In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.

A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.

Tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, infatti, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).

Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari.

Pertanto è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e 30 dicembre 2025 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale:

· di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione ed alle disposizioni locali.

· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;

· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:

· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;

· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Per le violazioni commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si dispone:

1. il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2025 e fino a tutto il 01/01/2026, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;

2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;

3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;

4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;

5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;

6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;

7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2025 e fino a tutto il 01/01/2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Infezione da Chikungunya, due casi accertati a Bari: il sindaco Leccese firma l’ordinanza per contrastarla – LE INFO

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che contiene le misure per contrastare l’insorgenza di casi di infezione da Chikungunya. Il provvedimento si è reso necessario al fine di attivare tempestivamente e in maniera coordinata tutte le misure utili a ridurre la densità dei vettori e a prevenire la trasmissione delle Arbovirosi, in seguito alla nota del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, con cui si riferiva dell’accertamento di due casi di infezione, importati dall’estero e non originati sul territorio locale.

La Asl Bari e il Comune hanno attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai protocolli nazionali e regionali, secondo le indicazioni contenute nel “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025”. La prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle Arbovirosi.

Occorre, quindi, provvedere, per contenere l’infestazione, a una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara, visto che negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all’infestazione dell’insetto.

La lotta adulticida non può sostituirsi alla lotta larvicida ed alla prevenzione dei microfocolai. I focolai da tenere sotto controllo possono essere suddivisi in due gruppi: macrofocolai (depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e microfocolai (recipienti o contenitori di acqua, residui dell’attività umana quali annaffiatoi, vasi , secchi, bidoni, vasche).

Si è considerata, dunque, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dei vettori, per prevenire e limitare i disagi alla cittadinanza e per garantire la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente.

Il provvedimento firmato dal sindaco, dunque, ordina:

A) a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai conduttori di orti e/o giardini, ai vivaisti, ai proprietari e/o responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e cimiteriali

· di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, etc);

· di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

· di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla pubblica amministrazione per il monitoraggio dell’infestazione;

· di trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato: indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro sette giorni dopo ogni pioggia;

· di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;

· di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l’acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

· di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi, Gambusia);

· di consentire l’accesso alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;

· di controllare periodicamente locali tecnici e intercapedini degli stabili.

B) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere nonché alle imprese di rottamazione e ai gestori di containers

· di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici – dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio. Tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d’acqua: a tal fine i copertoni, laddove sistemati all’esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;

· qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici, entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica, mediante specifici prodotti larvicidi;

· di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

C) ai responsabili di cantieri

· di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a sette giorni;

· di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;

· di provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

L’inottemperanza all’ordinanza comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. In caso di inadempienza a quanto prescritto, si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

Triggiano, crepe e danni ai pilastri: palazzina sgomberata in via Casalino. Residenti rientrano ma resta il nodo lavori

Una palazzina è stata evacuata in via Giovanni Casalino a Triggiano nei giorni scorsi dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, effettuato il 17 settembre, che ha rilevato crepe ed evidenti danni ai pilastri dell’edificio.

Una ditta è stata incaricata per la messa in sicurezza temporanea dello stabile, i lavori sono stati portati a termine e le 8 famiglie coinvolte sono rientrate dopo aver trovato sistemazioni temporanee a loro carico, senza chissà quale sussidio abitativo ed economico.

I lavori per la messa in sicurezza permanente dovranno essere sostenuti dal condominio, secondo quanto riportato nell’ordinanza di revoca dello sgombero, entro 15 giorni, ma c’è chi lamenta di non riuscire a mettersi in contatto con l’amministratore di condominio e con il suo proprietario. Una situazione tesa che sta generando preoccupazione e tensione, ci sono anche famiglie con disabili e bimbi piccoli.

A Lecce vietato l’uso di animali per chiedere l’elemosina: la sindaca Poli Bortone firma l’ordinanza

A Lecce stop all’uso di animali per l’accattonaggio e per chiedere l’elemosina. Lo ha deciso la sindaca, Adriana Poli Bortone, che ha firmato una ordinanza al riguardo dopo le segnalazioni giunte da diversi cittadini per la presenza reiterata di un cane in via Trinchese.

Dopo avere “insistentemente avvisato la Asl di Lecce, che ha provveduto ad inviare il veterinario, che ha constatato lo stato di salute del cane, abbiamo ritenuto, anche a seguito delle tante segnalazioni fatte dai nostri concittadini – spiega la sindaca in una nota – di dover procedere con una ordinanza, che segue pedissequamente nei contenuti la recente legge 82 del 6 giugno scorso che, al di là del benessere fisico dell’animale, impone di valutare una serie di altre situazioni riguardanti, per l’appunto, lo stato generale degli animali”.

“Il provvedimento che si sarebbe potuto evitare – aggiunge – se il proprietario del cagnolino avesse provveduto da sé ad evitare alla povera bestia quelle condizioni in strada. Ho condiviso tutto il percorso con tutti i consiglieri di maggioranza, in particolare con Luca Russo, il quale ha proposto anche la modifica del Regolamento comunale”. “In questi giorni – conclude – numerose sono state le proposte di adozione. Gli uffici comunali valuteranno la possibilità e le modalità, nel rispetto di quanto disposto dalla norma”.