Polizia Locale a Bari, approvato il nuovo regolamento: sì a bastoni e spray. No al taser

È stato approvato dalla giunta comunale di Bari il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autotutela del corpo di Polizia locale”. Il provvedimento recepisce leggi nazionali e accordi ministeriali e mira a rafforzare la sicurezza degli agenti nel loro ruolo di vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti.

A disposizione degli agenti bracciali di contenimento, bastoni estensibili omologati, giubbotti balistici, spray urticante e guanti antitaglio e antiperforazione. Non dovrebbe esserci il taser. Il sindaco Leccese ha annunciato che presenterà una proposta di emendamento per la cancellazione degli articoli relativi all’arma, anche alla luce dei tragici fatti verificatisi a Napoli nei primi giorni di ottobre.

Movida a Bari, dall’Umbertino a Poggiofranco: stop alle aperture facili nelle aree tutelate. Petruzzelli: “Svolta storica”

È entrato in vigore da ieri, lunedì 16 giugno, il “Regolamento comunale sulla disciplina di insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto”, approvato dal Consiglio comunale lo scorso aprile.

Il documento, nato dal lavoro del gruppo di lavoro intersettoriale e passato dalla consultazione nei Municipi, disciplina l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto, rispettando la normativa comunitaria e nazionale.

“Siamo giunti a un punto di svolta, chiesto e atteso prima dai residenti, e poi dalle attività di somministrazione, con cui in questi mesi abbiamo condiviso riflessioni, analisi e strategie – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. Oggi i tempi sono maturi per immaginare non un formale cambio nelle procedure di autorizzazione di apertura di nuove attività, ma una sostanziale, diversa visione dello sviluppo commerciale e ricreativo della città. Da ieri, infatti, nelle aree tutelate, non basterà più presentare agli uffici la semplice Scia, segnalazione certificata di inizio attività, ma occorrerà sottoporre agli stessi una domanda di autorizzazione, da valutare secondo precisi criteri stabiliti dal regolamento, che contribuiranno a formare un punteggio minimo, indispensabile per avviare l’impresa. La novità è di portata storica: sarà più complicato avviare imprese il cui progetto, già in partenza, non contempli la sostenibilità dell’attività rispetto alla vita del quartiere e alla serenità dei residenti. Ci piacerebbe, quindi, che gli imprenditori e le imprenditrici che vogliono investire in città, allarghino con convinzione i loro orizzonti ad altre zone da raggiungere/contaminare con le loro idee e il loro talento. Sarà importante, d’ora in poi, comprendere i confini delle aree tutelate, che sono state individuate nel centro città e nei quartieri San Pasquale Carrassi, Picone Poggiofranco, Santo Spirito e Torre a Mare, comprendendo alcune delle strade da mesi al centro del dibattito sulla conciliazione tra divertimento e riposo dei residenti, come via Mazzitelli, via Volta, il cosiddetto ‘punto X’ a Poggiofranco, viale Einaudi, Bari vecchia e la zona umbertina, ma anche il lungomare di Santo Spirito e la piazzetta di Torre a Mare. Infine, tengo a ribadire, ancora una volta, che il regolamento è uno strumento dinamico, che potrà essere modificato ogni due anni proprio perché vogliamo valutarne l’efficacia in corso d’opera e adeguarlo eventualmente ai cambiamenti della città”.

L’obiettivo del regolamento è bilanciare l’interesse delle imprese con quello della collettività, il diritto al divertimento con quello al riposo, salvaguardando l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, l’ambiente e il patrimonio storico-artistico della città.

Il regolamento individua aree del territorio comunale da sottoporre a tutela (AST – indicate sulle planimetrie con la lettera B) e aree da sottoporre a elevata tutela (ASET – indicate sulle planimetrie con la lettera C), soggette a un regime autorizzatorio specifico per l’apertura e il trasferimento di attività, al fine di garantire la qualità del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale delle stesse.

Sono escluse dall’applicazione del regolamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti:

· negli esercizi annessi a strutture ricettive come alberghi e pensioni;

· nei locali con attività di spettacolo, intrattenimento, sale da gioco, impianti sportivi, cinema, teatri, ecc.;

· nelle aree di servizio delle strade principali e delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;

· presso gli impianti di distribuzione carburanti;

· nelle mense aziendali, circoli cooperativi e altre attività non aperte al pubblico;

· in strutture come ospedali, scuole, caserme, strutture di accoglienza e simili, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;

· nei centri polifunzionali e nelle attività temporanee;

· al domicilio del consumatore.

Nelle aree tutelate le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto saranno soggette a una specifica disciplina autorizzatoria. In allegato al regolamento sono indicate le localizzazioni delle aree individuate sulla base di indicatori territoriali e dell’analisi degli indicatori di criticità di contesto territoriale.

Gli indicatori di criticità di contesto territoriale sono i seguenti:

· distribuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

· distribuzione della popolazione residente con classe di età ≥ 50 anni;

· presenza di “luoghi sensibili” distinti in edifici (scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, RSA, convitti e dormitori, ecc.) e nelle aree a verde (giardini, parchi urbani, ecc.);

· presenza di zone di pregio artistico, storico e architettonico;

· quantità di rifiuti urbani prodotti;

· numero dei verbali elevati dalla Polizia Locale;

· orario di apertura;

· equilibrio tra superficie di somministrazione/vendita e capacità di ospitare avventori;

· accessibilità alle persone con disabilità;

· insonorizzazione dei locali;

· presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico);

· perseguimento di pratiche di sostenibilità ambientale.

Il territorio comunale, ai fini dell’applicazione del regolamento, è considerato come un’unica zona commerciale in cui individuare le aree da sottoporre a tutela attraverso l’introduzione di nuovi criteri qualitativi, con l’obiettivo di qualificare l’offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle strutture e della gestione.

I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio e il mantenimento in vita dell’autorizzazione. I divieti e le limitazioni previsti dal regolamento si applicano in caso di trasferimento di sede delle attività da una area non soggetta a tutela all’interno di una tutelata e in caso di trasferimento interno alle medesime tutelate.

Le attività presenti nelle AST e ASET, dopo l’autorizzazione, dovranno sempre rispettare le prescrizioni, le condizioni e gli impegni riportati nel titolo: in caso di modifiche degli elementi di qualità del locale e del servizio che comportino complessivamente una diminuzione del punteggio attribuito nel procedimento autorizzatorio, si procederà a nuova istruttoria da parte degli uffici comunali, che si concluderà con il rilascio del nuovo titolo, salvo revoca in caso di punteggio insufficiente per l’area in questione. Tutte le altre modifiche, comprese quelle che comportano l’aumento del punteggio attribuito, seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Le domande di avvio di una nuova attività e/o di trasferimento di sede sono soggette a regime autorizzatorio mediante istruttoria tesa a valutare il raggiungimento del punteggio desunto dalla somma dei singoli punti attribuiti agli indicatori.

La somma dei punteggi massimi assegnati ai predetti indicatori è pari a 150. Il punteggio di qualità minimo previsto per il rilascio dell’autorizzazione è differenziato a seconda della zona di insediamento. Per il rilascio delle autorizzazioni dovrà essere raggiunto un punteggio superiore o uguale a 70 per le zone AST e superiore o uguale a 100 punti per le zone ASET.

Bari, nuovo regolamento per la sicurezza urbana: multe e allontanamento per parcheggiatori abusivi e ubriachi

Ieri pomeriggio l’assessora alla Vivibilità urbana e ai controlli, Carla Palone, ha illustrato al Consiglio comunale le modifiche previste al regolamento comunale di Polizia urbana che sarà integrato con l’articolo 13 bis “INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA L. n. 48/2017”.

Il nuovo articolo richiama la legge del 18 aprile 2018 che recepisce il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, che ha introdotto nuove misure sanzionatorie e di prevenzione personale preordinate a tutelare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina.

Dopo attenta e complessa istruttoria condotta dalla Polizia locale al fine di selezionare nell’ambito urbano le aree interessate da episodi di degrado e di microcriminalità diffusa e predatoria, in cui applicare le previsioni contenute nel d.l. 14/2017, è stato convocato presso la Questura di Bari un tavolo tecnico per la modifica del Regolamento di Polizia Urbana attraverso l’introduzione dell’articolo 13 bis rubricato “Individuazione aree urbane di cui all’articolo 9 della Legge n. 48/2017”, al fine di effettuare una nuova valutazione sulle aree da indicare nell’adottando testo.

In tali aree, ulteriori rispetto a quelle in cui de plano si applicano le previsioni dell’art. 9 d.l. 14/2017, in linea con il programma di mandato e con le linee strategiche dell’azione amministrativa, sarà essenziale svolgere un’attività di prevenzione e repressione volta a garantire la sicurezza intesa quale diritto primario dei cittadini, bene primario per promuovere la coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale improntato ai principi della legalità.

Nelle zone urbane selezionate, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 c.p. (ubriachezza), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), dall’art. 29 del D.lgs 114/98 (commercio abusivo) nonché dall’art. 7 comma 15- bis del Codice della Strada (esercizio abusivo di attività di parcheggiatore/guardiamacchine), è previsto anche il provvedimento di allontanamento da intimare per iscritto al trasgressore con efficacia di 48 ore. Immediatamente una copia viene trasmessa la Questore con segnalazione ai servizi socio sanitari comunali.

Tale provvedimento, i cui effetti positivi sono stati evidenziati dai dati raccolti su scala nazionale, è uno strumento particolarmente efficace per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, malcostume diffuso che ha costituito lo schema di partenza dell’attività istruttoria destinata all’individuazione degli ulteriori siti.

“Questa modifica, con l’introduzione dell’articolo 13 bis, nel regolamento di Polizia urbana, è frutto di un lungo lavoro di analisi, istruttoria, operazioni sul campo, collaborazione istituzionale con Questura e Prefettura e approfondimenti normativi condotto dalla nostra Polizia locale – spiega l’assessora Palone -. Il nostro obiettivo non è la repressione ma la promozione di condizioni di vivibilità per la nostra città, dove ogni giorno transitano migliaia di cittadini e turisti. Sappiamo che l’estorsione e l’accattonaggio sono reati che influiscono non solo sulla sicurezza dei cittadini ma aumentano la percezione di degrado fisico e sociale di un’area. Per questo abbiamo ampliato le zone di applicazione della legge nazionale ai siti sensibili ma anche a tutti quei luoghi oggetto di sviluppo della città, come ad esempio i litorali”.

Di seguito il testo integrale dell’articolo 13 bis-Regolamento P.U. Comune di Bari e l’elenco delle aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e2 dell’articolo stesso. Tali aree sono individuate in considerazione della loro ubicazione in ambito urbano e della loro prossimità a immobili e siti sensibili, per la determinazione della quale è da ritenersi adeguata una distanza di circa 300 metri dai siti da tutelare, così come individuati dall’art. 5, comma 2, lett. C) del D.L. n.14/2017 nonché delle proprie caratteristiche in termini di conformazione dei luoghi e contesti urbani.

STRADE: Corso Cavour (Murat), piazza Aldo Moro (Murat), Molo San Nicola (Murat), piazza Massari Giuseppe (Murat), Lungomare di Crollalanza Araldo (Murat), piazza Eroi del Mare (Murat), corso Vittorio Veneto Marconi – S. Girolamo – Murat), piazza della Libertà (San Nicola), via Verdi Giuseppe (Marconi- S. Girolamo – Fesca), viale Mercadante Saverio (Marconi), via di Maratona (Marconi – S. Girolamo – Fesca), corso Giuseppe Mazzini (Libertà), via Tommaso Fiore (Libertà), via Natzariantz Hrand (Libertà), piazzale dell’Exultet (Libertà), largo Giannella Luigi (Madonnella), c.so Trieste (Japigia), via Peucetia (Japigia), via Di Cagno Abbrescia (Japigia), via Caldarola (Japigia), viale Archimede (Japigia), via La Pira Giorgia (Japigia), via Giustina Rocca (Japigia),via Paolo Aquilino (Japigia), Viale Archimede (Japigia), via Raffaele Bovio (San Pasquale), via Pietro Sette (San Pasquale), via Hahnemann Samuel (San Pasquale), via Amendola Giovanni (San Pasquale), via Tridente Nicola (San Pasquale), via Pappacena Enrico(Picone-Poggiofranco), strada Torre Tresca (Picone), via Bitritto (picone), Viale Pasteur Louis (Picone), Via delle Murge (Picone), Strada San Giorgio Martire (Picone – Stanic), Strada Santa Caterina (Picone-Stanic), Via Glomerelli ((Stanic), Via Bruno Buozzi (Stanic) largo Lombardi Pietro (rotatoria sud zona stadio – Carbonara), viale Ludwig Floriano e rondò di collegamento (Carbonara), Largo Ugo Stecchi (Rotatoria Centro zona Stadio da F. Ludwig a Torrebella – Carbonara), viale Nicola Vernola (Carbonara), strada delle Canestrelle (Carbonara), strada Torrebella (o Modugno Carbonara), strada Carbonara Modugno (Carbonara), raccordo Giuseppe Rossi (Carbonara), via Vittorio Positano (Torre a Mare), via Paolo Gargano(Torre a Mare), via Lama di Giotta (Torre a Mare), Lungomare Alfredo Giovine (Japigia-Torre a Mare), conplanare Est S.S. 16 SUD (Japigia – Torre a Mare), complanare Ovest S.S. 16 SUD (Japigia – Torre a Mare), Piazza Vittorio Veneto (S. Spirito)

LITORALI: Corso Trieste (Pane e Pomodoro- Torre Quetta); Lung. Di Cagno Abbrescia – A. Giovine; Strada della Marina ( San Giorgio); Viale Grotte della Regina- Via Trulli litorale(Torre a Mare).

UNIVERSITÀ: Università degli Studi di Bari Aldo Moro piazza Umberto I, 1; Politecnico di Bari via Edoardo Orabona, 4; Dipartimento di Economia e Finanza (Uniba) largo Abbazia Santa Scolastica (già via Camillo Rosalba, 53); Campus x Bari Via Giovanni Amendola, 184; Politecnico di Bari Campus via Re David, 200; Campus Universitario Politecnico di Bari via Gaetano Salvemini 1-3.

ISTITUTI SCOLASTICI: Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi” piazza Poerio n. 2; Istituto Liceo Classico Statale “Orazio Flacco” corso Vittorio Veneto n. 10; Istituto Liceo Classico “Socrate” via Tommaso d’Aquino.

Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle citate aree, anche mediante l’attività illecita di parcheggiatore e/o guardiamacchine, e/o mediante atti contrari alla pubblica decenza compiuti in luogo pubblico o esposto al pubblico, e/o versi in stato di ubriachezza, e/o mediante l’esercizio del commercio su aree pubbliche o demaniali marittime senza il prescritto titolo o permesso , fatta salva l’applicazione della sanzione prevista per legge, è soggetto alla misura dell’allontanamento previsto dalla normativa in vigore.

La violazione dell’art.9 della legge n. 48/2017 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 fermo restando eventuali e ulteriori nuove disposizioni normative sulla materia. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.