Basta ritardi, il Tribunale di Trani accoglie ricorso dei genitori: ordinanza impone all’Asl terapie a bimbo autistico

Con un’ordinanza d’urgenza il giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trani, Angela Arbore, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un bambino con disturbo dello spettro autistico, imponendo alla Asl Bat, Barletta-Andria-Trani, di attivare, in via diretta o tramite strutture convenzionate, il percorso riabilitativo.

Nell’ordinanza si evidenzia che il tempo è un elemento strutturale della cura, soprattutto in età evolutiva, e che il ritardo può determinare un pregiudizio grave e non pienamente riparabile ex post. Lo rende noto l’associazione Autismo Abruzzo Aps, per voce del presidente, Dario Verzulli.

“Gli avvocati Francesca Zitoli e Salvatore Romanelli del Foro di Trani, con il prezioso supporto del nostro avvocato, Gianni Legnini, che da anni ci assiste per far valere diritti acquisiti, ma non applicati dalle Asl, hanno assistito i genitori di un bambino autistico ottenendo questo importante provvedimento che si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta all’effettività della tutela del diritto alla salute. L’ordinanza di Trani replica le motivazioni delle tante condanne nei tribunali abruzzesi. La nostra esperienza legale, dopo Molise, Campania e Lombardia, arriva anche in Puglia come supporto professionale”.

La Asl Bat aveva richiamato difficoltà organizzative e carenze di personale: l’ordinanza ribadisce che tali circostanze non possono essere opposte all’assistito per giustificare la mancata erogazione di prestazioni, se è in gioco il diritto alla salute. Il giudice “ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, valorizzando un passaggio centrale: non è sufficiente una presa in carico se non segue l’effettiva erogazione delle terapie prescritte”.

La decisione, dice Verzulli, “assume rilievo anche perché chiarisce che la funzione di indirizzo spetta alla Regione, ma l’erogazione dei servizi avviene tramite rete territoriale e Asl: perciò è stata riconosciuta la legittimazione passiva della Asl Bat nel giudizio. La pronuncia di Trani si aggiunge a precedenti decisioni in altre regioni e rafforza un principio essenziale: contributi economici e sostegni sociali sono importanti, ma non sostituiscono il percorso riabilitativo prescritto dal sistema sanitario pubblico”.

Tragedia di Crans-Montana, Corato corre ai ripari: stop a candele pirotecniche e fontane luminose nei locali

“A seguito del gravissimo incendio avvenuto la notte di Capodanno in un locale pubblico della località turistica svizzera di Crans-Montana, il sindaco Corrado De Benedittis ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire episodi analoghi sul territorio comunale”.

Questo è quanto si legge in una nota ufficiale del Comune di Corato. “A partire da oggi è vietato l’utilizzo all’interno dei locali pubblici e aperti al pubblico di: fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e qualsiasi articolo pirotecnico ad effetto illuminante”, si legge.

“L’incendio di Crans-Montana – sviluppatosi durante l’uso di articoli pirotecnici all’interno di un locale e costato la vita a più persone, oltre a numerosi feriti e ingenti danni materiali – ha messo in luce, ancora una volta la pericolosità di tali dispositivi in ambienti affollati. Le dinamiche dell’accaduto, pur essendo state accidentali e involontarie, hanno dimostrato come pochi secondi possano essere sufficienti a scatenare un rogo incontrollabile”, spiega l’Amministrazione comunale.

“Il provvedimento è spiegato – punta non soltanto a evitare rischi per l’incolumità delle persone, ma anche a prevenire danni a strutture pubbliche e private, come già accaduto nel caso svizzero”. Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre a eventuali responsabilità penali.

Il Sindaco invita i cittadini “a considerare l’accaduto di Crans-Montana come un monito concreto e a mettere in pratica comportamenti responsabili anche nelle abitazioni private concludono da Palazzo di Città, ricordando che la prevenzione è l’unico strumento davvero efficace per evitare tragedie”.

Bari, vigilia di Natale fuori controllo all’Umbertino: 7 locali multati. Paura per il 31 dicembre: annunciati più controlli

Sono diverse le denunce social che hanno immortalato quanto accaduto in centro a Bari in occasione della Vigilia di Natale, in particolar modo nella solita zona dell’Umbertino.

I residenti sono sul piede di guerra, ma a preoccupare è anche quanto potrebbe essere replicato in occasione della Vigilia di Capodanno. Le ordinanze firmate e applicate non bastano.

Sono sette i gestori dei locali multati per aver violato le regole: cinque di loro hanno diffuso musica all’esterno, mentre altri due hanno venduto bibite in contenitori di vetro. Pagheranno la multa e rischiano la sospensione dell’attività per tre giorni.

L’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale sono intenzionate a rafforzare i controlli soprattutto all’ora di pranzo, quando il tradizionale appuntamento con l’aperitivo si rinnoverà.

La questione potrebbe essere anche posta all’attenzione del Comitato per ordine e la sicurezza pubblica, anche in virtù del concertone Mediaset in programma in piazza Libertà. In centro infatti potrebbero recarsi molte più persone.

Concertone di Capodanno a Bari, no a bottiglie di vetro e spray al peperoncino: ecco l’ordinanza

In vista della manifestazione “Capodanno a Bari 2026” prevista il 31 dicembre 2025 e fino al 1° gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario anche per quest’anno individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico, così come confermato dagli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutesi nei giorni scorsi.

“Capodanno a Bari 2026” rappresenta, infatti, un momento di aggregazione che interesserà, oltre l’area di svolgimento dell’evento, l’intero centro cittadino, con la presenza di migliaia di persone che confluiranno per festeggiare la fine dell’anno 2025 e l’avvento del nuovo anno. In ragione, quindi, dell’eccezionale afflusso di persone prevedibile durante la manifestazione, risulta necessario predisporre le misure essenziali in materia di sicurezza, allo scopo di assicurare la pubblica e privata incolumità, nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza.

La ragionevole presenza di un pubblico giovanile e la risonanza mediatica dell’evento trasmesso in diretta nazionale, nonché la presenza di artisti di fama internazionale, attireranno nel capoluogo un numero considerevole di partecipanti destinati a popolare i luoghi interessati anche nelle ore successive la mezzanotte, in considerazione della presenza del dj set che seguirà lo spettacolo live.

Per tali ragioni, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza di sicurezza urbana che dalle ore 13:00 del giorno 31 dicembre 2025 alle ore 05:00 del giorno 1° gennaio 2026 VIETA sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, via Andrea da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, piazza Chiurlia e piazza Massari, compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento musicale programmato:

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di accedere con zaini, borsoni (limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato) contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante, nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

È opportuno ricordare che il divieto di vendita di bottiglie e/o contenitori di vetro e/o di lattine in alluminio risulta applicabile anche ai cosiddetti “Open-Shop”, ossia i punti vendita dotati di dispositivi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande aperti h24.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza. Il provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.

Vigilie, Natale e Capodanno a Bari: no a dj set all’esterno, fuochi d’artificio e bottiglie in vetro – L’ORDINANZA

In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Questura di Bari del 11/12/2025 avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia”, integrata dalla nota del giorno successivo nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione l’attuale quadro socio-politico con la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che portano spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana per il periodo delle festività natalizie.

In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.

A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.

Tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, infatti, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).

Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari.

Pertanto è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e 30 dicembre 2025 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2026, in tutto il territorio comunale:

· di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione ed alle disposizioni locali.

· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);

· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;

· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;

· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;

· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:

· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;

· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Per le violazioni commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si dispone:

1. il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2025 e fino a tutto il 01/01/2026, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;

2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre 2025 ed il 1° gennaio 2026, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;

3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;

4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;

5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;

6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;

7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2025 e fino a tutto il 01/01/2026, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Infezione da Chikungunya, due casi accertati a Bari: il sindaco Leccese firma l’ordinanza per contrastarla – LE INFO

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che contiene le misure per contrastare l’insorgenza di casi di infezione da Chikungunya. Il provvedimento si è reso necessario al fine di attivare tempestivamente e in maniera coordinata tutte le misure utili a ridurre la densità dei vettori e a prevenire la trasmissione delle Arbovirosi, in seguito alla nota del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, con cui si riferiva dell’accertamento di due casi di infezione, importati dall’estero e non originati sul territorio locale.

La Asl Bari e il Comune hanno attivato tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste dai protocolli nazionali e regionali, secondo le indicazioni contenute nel “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025”. La prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento dei vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle Arbovirosi.

Occorre, quindi, provvedere, per contenere l’infestazione, a una campagna di prevenzione e di lotta su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara, visto che negli ambienti urbanizzati la disponibilità di un elevato numero di raccolte idriche rende il territorio assai vulnerabile all’infestazione dell’insetto.

La lotta adulticida non può sostituirsi alla lotta larvicida ed alla prevenzione dei microfocolai. I focolai da tenere sotto controllo possono essere suddivisi in due gruppi: macrofocolai (depositi di copertoni usati, discariche, autodromi, aziende agricole e zootecniche, tombinature) e microfocolai (recipienti o contenitori di acqua, residui dell’attività umana quali annaffiatoi, vasi , secchi, bidoni, vasche).

Si è considerata, dunque, la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione dei vettori, per prevenire e limitare i disagi alla cittadinanza e per garantire la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente.

Il provvedimento firmato dal sindaco, dunque, ordina:

A) a tutti i cittadini, agli amministratori condominiali, ai conduttori di orti e/o giardini, ai vivaisti, ai proprietari e/o responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali e cimiteriali

· di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, etc);

· di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

· di privilegiare l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole gestite dalla pubblica amministrazione per il monitoraggio dell’infestazione;

· di trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti a basso impatto ambientale e di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamento è conseguente alla tipologia del prodotto usato: indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato entro sette giorni dopo ogni pioggia;

· di pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida;

· di introdurre sabbia fino a completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti nei cimiteri o svuotare, risciacquare e cambiare l’acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;

· di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori (es. pesci rossi, Gambusia);

· di consentire l’accesso alle proprietà private esclusivamente nell’area esterna all’abitazione, del personale incaricato delle attività di controllo riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento;

· di controllare periodicamente locali tecnici e intercapedini degli stabili.

B) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere nonché alle imprese di rottamazione e ai gestori di containers

· di provvedere al deposito e alla sistemazione di pneumatici – dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio. Tale condizione deve essere realizzata in modo tale da evitare raccolte d’acqua: a tal fine i copertoni, laddove sistemati all’esterno, devono essere disposti a piramide e prontamente coperti con teli impermeabili, preferibilmente di colore scuro, ben fissati;

· qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici, entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica, mediante specifici prodotti larvicidi;

· di non consegnare pneumatici contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

C) ai responsabili di cantieri

· di evitare raccolte idriche in genere e, in particolare, in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a sette giorni;

· di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;

· di provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

L’inottemperanza all’ordinanza comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. In caso di inadempienza a quanto prescritto, si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

Triggiano, crepe e danni ai pilastri: palazzina sgomberata in via Casalino. Residenti rientrano ma resta il nodo lavori

Una palazzina è stata evacuata in via Giovanni Casalino a Triggiano nei giorni scorsi dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, effettuato il 17 settembre, che ha rilevato crepe ed evidenti danni ai pilastri dell’edificio.

Una ditta è stata incaricata per la messa in sicurezza temporanea dello stabile, i lavori sono stati portati a termine e le 8 famiglie coinvolte sono rientrate dopo aver trovato sistemazioni temporanee a loro carico, senza chissà quale sussidio abitativo ed economico.

I lavori per la messa in sicurezza permanente dovranno essere sostenuti dal condominio, secondo quanto riportato nell’ordinanza di revoca dello sgombero, entro 15 giorni, ma c’è chi lamenta di non riuscire a mettersi in contatto con l’amministratore di condominio e con il suo proprietario. Una situazione tesa che sta generando preoccupazione e tensione, ci sono anche famiglie con disabili e bimbi piccoli.

A Lecce vietato l’uso di animali per chiedere l’elemosina: la sindaca Poli Bortone firma l’ordinanza

A Lecce stop all’uso di animali per l’accattonaggio e per chiedere l’elemosina. Lo ha deciso la sindaca, Adriana Poli Bortone, che ha firmato una ordinanza al riguardo dopo le segnalazioni giunte da diversi cittadini per la presenza reiterata di un cane in via Trinchese.

Dopo avere “insistentemente avvisato la Asl di Lecce, che ha provveduto ad inviare il veterinario, che ha constatato lo stato di salute del cane, abbiamo ritenuto, anche a seguito delle tante segnalazioni fatte dai nostri concittadini – spiega la sindaca in una nota – di dover procedere con una ordinanza, che segue pedissequamente nei contenuti la recente legge 82 del 6 giugno scorso che, al di là del benessere fisico dell’animale, impone di valutare una serie di altre situazioni riguardanti, per l’appunto, lo stato generale degli animali”.

“Il provvedimento che si sarebbe potuto evitare – aggiunge – se il proprietario del cagnolino avesse provveduto da sé ad evitare alla povera bestia quelle condizioni in strada. Ho condiviso tutto il percorso con tutti i consiglieri di maggioranza, in particolare con Luca Russo, il quale ha proposto anche la modifica del Regolamento comunale”. “In questi giorni – conclude – numerose sono state le proposte di adozione. Gli uffici comunali valuteranno la possibilità e le modalità, nel rispetto di quanto disposto dalla norma”.

Bari, raccolta porta a porta per i commercianti del centro e del Madonnella: firmata l’ordinanza

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha firmato un’ordinanza che dispone l’obbligo per le utenze non domestiche “food” presenti a Bari vecchia, Murat e Madonnella di utilizzare il sistema di raccolta porta a porta per il conferimento dei rifiuti. Come stabilito con deliberazione di giunta n. 262 del 24-04-2025, pertanto, la raccolta porta a porta per le attività commerciali partirà, nei prossimi giorni, dai tre quartieri centrali della città e interesserà ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, alberghi con ristorante, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie, supermercati, panifici, pastifici, macellerie, negozi di vendita di salumi e formaggi e generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie, pizzerie al taglio, ipermercati di generi misti e banchi di mercato.

I commercianti dovranno provvedere a conferire i rifiuti urbani in forma separata e per frazioni omogenee. Le frazioni merceologiche recuperabili dovranno essere conferite, nei rispettivi contenitori e sacchi dedicati, prive di impurità. Sono assolutamente vietati conferimenti promiscui o impropri in contenitori diversi da quelli specifici.

La raccolta porta a porta osserverà il seguente calendario:

· cartone: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

· materiale organico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

· rifiuti non riciclabili: martedì e venerdì

· plastica: lunedì, giovedì e sabato

· carta: mercoledì

· vetro: mercoledì, sabato e domenica.

Il conferimento dovrà avvenire dalle ore 21 alle 3 del giorno precedente al passaggio per la raccolta. L’avvio effettivo del sistema di raccolta dei rifiuti avverrà per sottozone/vie con tempi stabiliti da successivi provvedimenti, essendo prevista una fase di start up caratterizzata dalla distribuzione delle attrezzature necessarie a tutte le utenze non domestiche individuate e dalla divulgazione delle nuove modalità di svolgimento del servizio. Tutte le attrezzature necessarie alla raccolta dei rifiuti verranno consegnate alle utenze non domestiche individuate in comodato d’uso gratuito: quindi saranno forniti contenitori di varia volumetria in base alla quantità dei rifiuti urbani prodotti e agli spazi disponibili. Si ricorda che tutte le attrezzature saranno comunque dotate di sistema di rilevazione dei conferimenti di tipo R-fid: ad ogni contenitore e alle buste per il conferimento del multimateriale leggero (plastica e metalli) è assegnato un codice alfanumerico riportato su adesivi che saranno trasferiti su un modulo che dovrà essere consegnato alle utenze come ricevuta di avvenuta consegna. Gli stessi codici saranno registrati su apposito portale associati all’utenza cui sono stati consegnati.

Gli operatori di Amiu Puglia dovranno registrare l’elenco del materiale consegnato su specifico software gestionale di distribuzione delle attrezzature; qualora l’utenza non risulti già censita, verranno acquisiti i dati anagrafici e, previa esibizione del documento di riconoscimento e codice fiscale/partita IVA e sottoscrizione della scheda di consegna, potranno essere consegnate le attrezzature.

I contenitori/sacchi dovranno essere esposti in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze dell’attività, posizionati in un luogo accessibile ai mezzi di raccolta, al termine della quale tutti i contenitori dedicati alle frazioni dovranno essere rimossi dal suolo pubblico e riportati all’interno delle proprie attività commerciali, anche esterne (cosiddette dehors): è assolutamente vietato abbandonare bidoni carrellati/sacchi sul suolo pubblico. I contenitori/bidoni carrellati, inoltre, dovranno essere esposti in condizioni di pulizia e igiene, restando a carico dell’utente affidatario la relativa pulizia e disinfezione periodica.

Saranno ritirati solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta secondo quanto stabilito dal calendario: Amiu Puglia non raccoglierà i rifiuti in presenza di contenitori/bidoni carrellati/sacchi con materiale non conforme alle tipologie previste per la giornata, provvedendo alla segnalazione dell’utenza interessata con applicazione sul contenitore/bidone carrellato/sacco di un apposito adesivo di non conformità. L’utenza, a quel punto, sarà tenuta a ritirare i rifiuti e a conferirli nuovamente in modalità corretta.

Naturalmente è assolutamente vietato conferire i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche “food” nei cassonetti stradali o nei contenitori di altre utenze non domestiche.

È fatta salva la possibilità di conferire i rifiuti prodotti presso i centri di conferimento gestiti da AMIU Puglia Spa o al di fuori del servizio pubblico come previsto dall’art.198, comma 2-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii., compresa tra un minimo di € 25 a un massimo di € 500, ai sensi dell’art.7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento per cui trovino applicazione specifiche disposizioni di legge.